
LE RETTE PER LA DEGENZA IN RSA IN MOLTI CASI NON POSSONO GRAVARE SUGLI UTENTI
Il caso recentemente esaminato dallo Studio ha consentito di fare un pochino di chiarezza su un argomento che purtroppo interessa vasta parte della cittadinanza.
Oltre al rilevante peso emotivo che accompagna la dolorosa scelta di ricoverare in una struttura un proprio caro non più autosufficiente quando non si è in grado, per mille motivazioni, di curarlo al proprio domicilio, un problema certamente molto sentito è quello relativo al pagamento della retta, non sempre alla portata di chi necessita il ricovero.
Sebbene i costi per la componente sanitaria del ricovero gravino sul Servizio Sanitario Nazionale, una gran parte della retta delle strutture di lungodegenza (la cosiddetta quota alberghiera) è a carico dell’assistito o delle sue famiglie.
Da qualche anno, all’esito di un non rapido e non facile percorso giurisprudenziale, si è affermato il principio per cui, in presenza di determinate circostanze, il paziente non deve pagare alcuna quota della retta delle strutture sanitarie.
Si tratta di soggetti nei confronti dei quali le prestazioni di tipo sanitario fornite dalla struttura sono intrinsecamente connesse a quelle di tipo residenziale/alberghiere; casi in cui pertanto non sarebbe possibile scindere le prestazioni sanitarie rispetto a quelle socio assistenziali, sì che l’intera prestazione della struttura, da intendersi di prevalenza sanitaria, non può che gravare sul Servizio Sanitario Nazionale.
La fattispecie si verifica sostanzialmente nel caso di malati di Alzheimer o soggetti affetti da malattie croniche neurodegenerative, che necessitano di prestazioni sociosanitarie integrate, conseguentemente a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
Tali principi sono stati frutto di conferme da parte delle pronunce, anche molto recenti, di diversi Tribunali nazionali e della Corte di Cassazione, che hanno in alcuni casi persino condannato l’Azienda Sanitaria Regionale o la stessa RSA financo alla restituzione delle rette “indebitamente” percepite negli anni precedenti.
La Suprema Corte ha ribadito che, secondo la giurisprudenza consolidata, le prestazioni socio-assistenziali per pazienti affetti da malattie ingravescenti come l'Alzheimer devono essere considerate inscindibilmente connesse alle prestazioni sanitarie. Questo significa che l'intero costo della permanenza in Rsa deve gravare sulla sanità pubblica, coprendo non solo le cure mediche, ma anche i costi di ricovero e assistenza.
Vi è da dire peraltro che il dibattito resta comunque ancora aperto, essendo intervenute sentenze anche contrastanti ed allo studio dell'esecutivo un disegno di legge in materia.
E’ caso per caso necessaria un’attenta valutazione. Occorre in primo luogo accertare e documentare il quadro clinico del paziente, verificando se la sua situazione possa ritenersi compresa in quelle per le quali la componente sanitaria prevalga o comunque sia inscindibile da quella socio assistenziale, in quanto, per dirla con la Corte di Cassazione del 2023, il criterio è sempre quello “…della integrazione tra le prestazioni, ovvero della unitaria ed inscindibile coesistenza dei due aspetti della prestazione, che ne produce l’integrale addossamento degli oneri economici su Servizio Sanitario Nazionale”.
Vi è poi da valutare l’aspetto economico del paziente e conseguentemente fornire adeguata prova della situazione reddituale, per comprendere se, invero, si tratti di un soggetto in stato di bisogno o in condizioni di fragilità tali da necessitare di un supporto.
La normativa, sia nazionale che regionale, specificata dai singoli regolamenti comunali legittimati a fornire indicazioni specifiche, prevede come parametro di valutazione l’Indicatore della situazione economica (c.d. ISEE), sì che sono, come detto, i singoli regolamenti comunali a fornire le indicazioni che costituiscono il parametro reddituale per la valutazione della misura dell’integrazione contributiva a carico della Pubblica Amministrazione.
Fermi restando i principi di tutela della salute e della persona previsti dalla nostra Costituzione, la Pubblica Amministrazione deve comunque sempre bilanciare le proprie scelte ed attività in relazione a quelle che sono le risorse organizzative e finanziarie delle quali l’Ente dispone, non potendo prescindere quindi da un’adeguata istruttoria in merito all’eventuale assunzione di un impegno di spesa.
Conseguentemente, è necessario per l’assistito o chi lo abbia in carico quale familiare o amministratore di sostegno, informarsi adeguatamente presso il Comune di residenza circa l’iter da seguire e la documentazione da presentare, prima di fare qualunque passo o prendere decisioni in merito al ricovero in struttura.
In conclusione, quindi, qualora ci trovassimo nella difficile situazione di dover ricoverare un nostro caro in una struttura di degenza, il consiglio è quello di informarsi preventivamente presso i servizi sociali del Comuni di residenza e non fermarsi di fronte -magari- ad un primo diniego che, a volte, potrebbe non essere aderente al rispetto dei diritti riconosciuti dalla legge e dalla giurisprudenza.
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