Justice is truth in action. La giustizia è verità in azione. (Benjamin Disraeli)

Contratto di convivenza per stranieri, cosa dice la legge?

07 luglio 2025

ANCHE IL TRIBUNALE DI MONZA RICONOSCE AGLI STRANIERI NON RESIDENTI

LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI CONVIVENZA E L’ISCRIZIONE ANAGRAFICA

PER L’OTTENIMENTO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

Il caso recentemente esaminato dallo Studio ha avuto ad oggetto una coppia, lui italiano, lei extracomunitaria, in Italia con visto turistico, ma ancora senza permesso di soggiorno.

La coppia aveva sottoscritto un contratto di convivenza ai sensi della c.d. Legge Cirinnà, successivamente presentato ad un Comune dell’hinterland milanese per la registrazione.

La registrazione del contratto di convivenza avrebbe consentito di riconoscere la donna quale partner di cittadino italiano e conseguentemente, in quanto familiare ai sensi di legge, le avrebbe permesso di ottenere la carta di soggiorno con validità quinquiennale.

Nonostante la stabile relazione di coppia ed il fatto che il contratto di convivenza presentasse tutti i requisiti previsti dalla legge, il Comune ne aveva negato la registrazione, in quanto la donna non aveva la residenza in quel Comune.

La contraddittorietà di quanto sopra è lampante.

Il Comune aveva subordinato la registrazione del contratto di convivenza alla residenza anagrafica, residenza che il soggetto straniero non poteva vedersi riconosciuta, in quanto privo del permesso di soggiorno, condizione ostativa alla concessione della residenza.

Subordinare la registrazione del contratto di convivenza all’iscrizione anagrafica, previo possesso di un valido permesso di soggiorno, porta ad una discrasia che renderebbe impossibile la regolarizzazione del cittadino straniero: da un lato il Comune, per l’iscrizione nel registro della popolazione residente, pretende il rilascio di un permesso di soggiorno, dall’altro la Questura, in assenza di iscrizione anagrafica, nega il permesso di soggiorno!

Costretta quindi ad adire il Tribunale di Monza, la coppia ha ottenuto la condanna del Comune alla registrazione del contratto di convivenza ed alla iscrizione nel registro anagrafico, che ha consentito di ottenere dalla competente Questura il rilascio della carta di soggiorno.

Il Tribunale di Monza si è uniformato ai principi sostenuti dalla Corte di Cassazione e dalla totalità dei Tribunali nazionali, che hanno riconosciuto il diritto alla registrazione del contratto di convivenza tra un soggetto italiano ed il partner, sebbene non in possesso di permesso di soggiorno.

La residenza nel medesimo Comune non è valutato requisito indispensabile per la registrazione del contratto di convivenza; la mancanza della dichiarazione anagrafica non osta alla configurabilità della convivenza di fatto in presenza degli altri indici presuntivi atti a dimostrare la stabilità del rapporto di convivenza instaurato tra persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolati da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.

In altre parole, a prescindere dalla residenza, ciò che conta sono l'esistenza di un legame affettivo stabile e duraturo tra le parti e la spontanea assunzione di reciproci impegni di assistenza morale e materiale, elementi verificabili dall’esistenza di un progetto di vita in comune, dalla compartecipazione di ciascuno dei conviventi alle spese familiari, dall'esistenza di un conto corrente comune, dalla coabitazione.

Negare l’iscrizione anagrafica in mancanza di permesso di soggiorno costituisce una violazione del diritto alla difesa dell’unità della vita familiare e dei legami affettivi, tutelati dalla normativa nazionale e dai principi europei, dai quale si evince che la stabilità della relazione ed il diritto all’iscrizione anagrafica sussistono indipendentemente dal possesso di un valido permesso di soggiorno.

Si auspica che la Pubblica Amministrazione si adegui alle ormai consolidate ed univoche decisioni dei Tribunali su tutto il territorio nazionale e che voglia riconoscere il diritto del cittadino extraeuropeo, benchè privo di permesso di soggiorno, a registrazione del contratto di convivenza ed iscrizione anagrafica nel Comune in cui abita con il partner.

Quanto sopra per favorire l’armonizzazione delle prassi amministrative comunali, evitando pratiche discriminatorie ai danni dei cittadini stranieri e differenze territoriali all’interno dello Stato, oltre che la violazione dei diritti all’unità familiare ed alla libera circolazione sanciti dalle Direttive Europee recepite a livello nazionale e, non da ultimo, gli inutili esborsi per i ricorsi all’Autorità Giudiziaria e l’aggravio dell’intero sistema giudiziario, che, già in affanno, verrebbe gravato da ulteriore evitabile contenzioso.

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